Cos’è il diritto all’autodeterminazione? Tra Catalogna, Kosovo, Crimea e… Padania

La Catalogna, la Scozia, la Crimea, il Kosovo, la Cecenia, persino la Padania, in questi e in altri casi si sente sempre più spesso parlare di “autodeterminazione dei popoli”, e quasi mai in modo corretto. La vulgata, sovente propalata da parolai e politicanti, vuole che ogni popolo di questa terra abbia il diritto di proclamare la propria indipendenza o autonomia politica, secedendo da uno stato e magari annettendosi a un altro. Non è proprio come ce la raccontano.

Autodeterminazione vs integrità territoriale

L’autodeterminazione dei popoli è normata dal diritto internazionale e a questo dobbiamo guardare se vogliamo comprendere quando tale principio si applica. Ebbene, il diritto internazionale prevede che l’integrità territoriale sia prevalente rispetto al diritto all’autodeterminazione, quindi una popolazione non ha diritto ad autodeterminarsi se questo mette in discussione l’integrità dello stato di cui la popolazione in questione fa parte. Questo è il primo e fondamentale punto da cui partire.

Si distingue inoltre tra una autodeterminazione interna, non contemplata dal diritto internazionale, che consiste nella partecipazione al governo dello stato, tanto a livello centrale quanto tramite autonomie locali; ed una autodeterminazione esterna, che consiste nella libera determinazione dello statuto internazionale della propria entità politica – ad esempio tramite associazione ad un altro stato, o tramite indipendenza, previa consultazione della popolazione. Di quest’ultima si parla quando generalmente ci si riferisce al concetto di autodeterminazione. Vediamo come funziona.

I tre casi in cui si applica l’autodeterminazione esterna

Il diritto all’autodeterminazione esterna si applica solo in presenza di precisi elementi, ovvero che una popolazione sia  soggetta a dominazione straniera, apartheid o a regime coloniale. In questi casi si tratta di un principio inderogabile (ius cogens), supremo e irrinunciabile del diritto internazionale. Si evince dunque come tale principio sia stato elaborato per dare una veste legale alla decolonizzazione dell’Africa e dell’Asia. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli è stato infatti affermato per la prima volta nella Carta Atlantica (14 agosto 1941), è stato poi sancito dall’Onu (art.1 par. 2 e dagli artt. 55 e 56) ma è solo con la Dichiarazione dell’Assemblea generale sull’indipendenza dei popoli coloniali (1960) che trova una sua precisa definizione. Esso è quindi inadatto a normare i casi di secessione unilaterale o le molte rivendicazioni da parte delle minoranze etniche che si sono succedute negli ultimi anni, e andrebbe forse riformato. Tuttavia occorre guardare al diritto per come è oggi, e non per come si ritiene debba essere, al fine di capire quando e come viene applicato.

Un diritto degli stati, non dei popoli

Veniamo a un terzo aspetto importante. Secondo l’attuale formulazione, i popoli non sono titolari di un diritto all’autodeterminazione, tale diritto è infatti degli stati. Anzi, il diritto internazionale non offre nemmeno una definizione di cosa sia un “popolo”. Si afferma dunque che ad avere diritto all’autodeterminazione esterna è l’intera popolazione residente in un’area predefinita, non solo una parte di essa, pena l’infinita frammentazione. E’ la comunità degli stati a doverlo riconoscere se sussistono le condizioni di cui sopra: dominazione, colonizzazione, apartheid. Un popolo non può dunque dichiarare unilateralmente la propria autodeterminazione, se lo fa compie un atto illegale. Soprattutto se tale “popolo” vive all’interno di uno stato democratico, in mancanza cioè di una seria condizione di oppressione.

L’autodeterminazione può realizzarsi consentendo l’annessione a un paese vicino o l’indipendenza del nuovo stato. Tale autodeterminazione si dice “esterna”, perché consentita e riconosciuta dall’esterno, cioè dagli altri paesi. Abbiamo già detto che esiste poi una “autodeterminazione interna”, che non è però riconosciuta dal diritto internazionale, in base alla quale i popoli possono liberamente scegliere la propria forma di governo. Per le ragioni spiegate sopra, l’autodeterminazione interna resta una rivendicazione che non trova riscontro nel diritto internazionale, anche perché potrebbe portare a casi di secessione ma la secessione  contravviene al diritto principe, ovvero l’integrità territoriale dello stato.

I casi catalano e scozzese

Ora facciamo qualche esempio concreto. La Catalogna, ad esempio, non ha diritto ad autodeterminarsi. Per questo chiede con insistenza che il governo spagnolo consenta ai catalani di organizzare un referendum sull’indipendenza. Solo così l’eventuale indipendenza avrebbe la necessaria veste legale e potrebbe essere riconosciuta dagli altri paesi. E’ quanto avvenuto in Scozia, dove si è tenuto un referendum sull’indipendenza del paese a seguito del consenso di Londra.

Il caso ceceno

In caso in cui si proceda con una dichiarazione di indipendenza unilaterale, questa sarebbe ritenuta illegale dalla comunità internazionale e il governo centrale sarebbe legittimato a intervenire anche militarmente. E’ quanto avvenuto in Cecenia. Il caso ceceno è assai più interessante dei due precedenti. Nel 1991 la Cecenia ottenne l’autonomia fiscale e amministrativa, tuttavia i leader nazionali non ritirarono la dichiarazione di indipendenza. Essi affermavano infatti di avere diritto all’autodeterminazione poiché, durante il regime sovietico, i ceceni avevano vissuto in stato di apartheid. Si riferivano soprattutto alla deportazione, organizzata dai bolscevichi nel 1944, e al fatto che nella successiva Repubblica sovietica autonoma ceceno-inguscia (che comprendeva cioè un territorio nel quale erano presenti sia ceceni che ingusci) i ceceni non avevano mai ottenuto ruoli politici di rilievo. Ebbene, dal punto di vista del diritto internazionale non era abbastanza: una volta ottenuta l’autonomia amministrativa e fiscale, veniva meno la necessità dell’indipendenza e si applicava il principio della sovranità territoriale. La dichiarazione di indipendenza cecena non fu riconosciuta da nessun paese al mondo e portò al legittimo – per quanto brutale – intervento militare russo. A pesare era anche lo status giuridico della Cecenia che, parte della repubblica autonoma sovietica ceceno-inguscia, non godeva degli stessi diritti delle più grandi repubbliche socialiste sovietiche di Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan, Lettonia, e altre, che avevano invece il diritto costituzionale di separarsi dall’URSS in base proprio a quanto scritto nella costituzione sovietica.

Il caso del Kosovo

Il caso del Kosovo presenta alcune somiglianze con quello ceceno. Il Kosovo era una provincia autonoma all’interno della Repubblica Socialista Serba, a sua volta membro della Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Quando il governo serbo decise di abolire l’autonomia del Kosovo e vietare l’uso della lingua in ambito ufficiale, chiudendo persino le scuole in albanese, i kosovari si trovarono vittime di un regime di apartheid. Essi avevano dunque il diritto a vedere restaurata la propria autonomia. In tal senso, la loro autodeterminazione era legale finché perseguiva il ristabilimento della perduta autonomia. Il collasso della Jugoslavia -stato di cui formalmente facevano parte- unitamente all’intervento militare di potenze straniere, ha reso possibile l’indipendenza. Tuttavia tale indipendenza è illegale  – in quanto il Kosovo avrebbe avuto diritto a restaurare una propria autonomia in seno alla Serbia, ma non all’indipendenza. Tuttavia questa illegalità è stata comunque produttiva di un nuovo stato, successivamente riconosciuto da circa metà della comunità internazionale.

Il caso della Crimea e dei russofoni del Donbass

Il caso kosovaro è spesso usato come pietra di paragone dalle autorità russe nel caso della Crimea e del Donbass. Si tratta infatti del caso più recente in cui uno stato si è visto riconoscere la propria indipendenza malgrado questa fosse illegale. E’ ritenuto da molti un precedente che mina alle basi la tenuta del diritto internazionale in tema di autodeterminazione. A questo precedente si rifanno i russi nel caso della Crimea. Ci sono però delle differenze.

La Crimea aveva una forma di autonomia simile a quella che in Italia ha, per esempio, la Valle d’Aosta, non paragonabile cioè a quella di cui godeva il Kosovo. L’Ucraina infatti non era una repubblica federale, come non lo è l’Italia, e come invece era la Jugoslavia. Tale autonomia, inoltre, non è mai stata abolita dal governo di Kiev, come invece Belgrado fece con Pristina. I russofoni di Crimea non hanno mai subito nella loro storia passata o recente alcuna discriminazione, anzi la loro lingua è sempre stata (e lo è ancora) l’unica lingua paritaria e ufficiale del paese accanto all’ucraino. La loro autodeterminazione, ponendo che di questo si sia trattato, non ha nessun fondamento giuridico: non c’era un’autonomia da restaurare, non c’era un regime di apartheid. L’annessione alla Russia è quindi anch’essa illegale in quanto viola la sovranità e l’integrità territoriale dello stato ucraino. Una ulteriore criticità sta nel fatto che la Russia è intervenuta militarmente in Crimea, seppur con soldati senza mostrine, profilando quindi persino il caso di invasione di un paese sovrano. Non è da escludere che, in futuro, la comunità internazionale accetti il dato di fatto, ovvero l’annessione alla Russia, nuovamente piegando il diritto alle contingenze, in nome del realismo politico. Sarebbe tuttavia una riprova di come tale diritto, per come è oggi formulato, sia insufficiente a normare le situazioni del mondo contemporaneo.

I russofoni del Donbass, o di altre aree, non hanno nemmeno quella – seppur minima – autonomia territoriale di cui godeva la Crimea. E nemmeno loro sono mai stati vittima di un regime di apartheid né la loro lingua o la loro fede è stata vietata. Quindi, in punto di diritto, non hanno nessun diritto all’autodeterminazione.

E i padani? Beh, quelli nemmeno esistono, non hanno una lingua comune, non hanno nessuna forma di autonomia e soprattutto, vivendo nelle regioni più ricche del paese, non soffrono certo di discriminazione o “apartheid”. Nel loro caso, più che di autodeterminazione, si tratta di egoismo.

Chi è Matteo Zola

Giornalista professionista e professore di lettere, classe 1981, è direttore responsabile del quotidiano online East Journal. Collabora con Osservatorio Balcani e Caucaso e ISPI. E' stato redattore a Narcomafie, mensile di mafia e crimine organizzato internazionale, e ha scritto per numerose riviste e giornali (EastWest, Nigrizia, Il Tascabile, Il Reportage). Ha realizzato reportage dai Balcani e dal Caucaso, occupandosi di estremismo islamico e conflitti etnici. E' autore e curatore di "Ucraina, alle radici della guerra" (Paesi edizioni, 2022) e di "Interno Pankisi, dietro la trincea del fondamentalismo islamico" (Infinito edizioni, 2022); "Congo, maschere per una guerra"; e di "Revolyutsiya - La crisi ucraina da Maidan alla guerra civile" (curatela) entrambi per Quintadicopertina editore (2015); "Il pellegrino e altre storie senza lieto fine" (Tangram, 2013).

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4 commenti

  1. Davvero singolare che questo articolo esca oggi, con la dipartita di Gilberto Oneto, primo teorico del concetto di “Padania”. Per quanto sia un concetto difficilmente “vendibile” e comprensibile alla massa, che nemmeno io sposo completamente tra l’altro, sicuramente non merita una derubricazione così svelta come in questo articolo. Il concetto di “autodeterminazione”, tra l’altro, merita almeno una serie di articoli, non solo uno; spero quindi che questo sia una “partenza” e non un caso singolo, affrontato dalla vostra testata.
    L’immagine in evidenza da voi scelta tra l’altro non comprende (giustamente) la Padania (che nasce appunto come “confederazione”) ma i popoli reali che la abitano.
    Nel caso in futuro necessitaste di approfondimenti sulla tematica “Europa dei Popoli”, felice di essere d’aiuto.

    • Caro Roversi

      l’articolo è stato scritto un paio di mesi fa, e pubblicato oggi poiché – banalmente – c’era un “buco” da chiudere in scaletta. Non ero al corrente dell’esistenza del sig. Oneto, e la pubblicazione non c’entra nulla con lui. Cordialmente

      Matteo

  2. Non è egoismo, è volontà di liberarsi di un altro pezzo di Paese che ci trascina a fondo. Noi abbiamo un PIL come quello della Germania, loro come quello della Grecia.
    Nella Pianura Padana non si parla una lingua comune? In tal caso nemmeno in Italia…
    E per finire, in VERA democrazia (non le sue varie caricature spacciate come tali) la volontà del popolo viene prima di qualsiasi elaborazione filosofica. I buoni a nulla, giuristi ed idolatri del diritto, sono uno dei cancri dell’Italia e del mondo.

    • Quando si è incapaci di sollevarlo, quel pezzo di paese, lo si condanna. Ma la condanna è per se stessi. Il Pil è un numero. Un nord Italia da solo varrebbe a livello diplomatico, politico e militare grossomodo come la Repubblica Ceca o la Slovenia, cioè niente. Dovrebbe obbedire alle leggi dei più forti, Germania, Francia, Regno Unito, e verrebbe colonizzato da aziende e istituti di credito tedeschi o francesi. Peggio, sarebbe governato da una classe dirigente tronfia e bigotta, capace di riciclare diamanti in Zimbabwe, di corrompere, rubare alla cosa pubblica, senza moralità né senso della stato. E’ un peccato che oggi il nord, che l’Italia ha creato (Bergamo, città dei mille; il Piemonte cavouriano; Milano e le cinque giornate, col tricolore in strada; Venezia e la sua repubblica nel 1848) oggi rifiuti ciò che di buono ha fatto. Per fortuna si tratta di una minoranza. Si andasse a referendum, la stragrande maggioranza dei cittadini settentrionali voterebbe per restare unita al resto d’Italia. Solo dei coloriti buzzurri senza capacità che non sia la lamentela, e politici verdi capaci solo di berciare e derubare lo stato (la metà della giunta lombarda è indagata per corruzione) desiderano “l’indipendenza”.

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