Il 23 dicembre 2013 l’Assemblea costituente tunisina adotta la legge regolante la giustizia di transizione: “verità” e “dignità” sono le parole chiave. Si dispone la creazione di un complesso apparato di strumenti giudiziari ed extragiudiziari che ha come obiettivo quello di affrontare le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell’arco di 58 anni in cui si sono alternati i regimi autoritari di Habib Bourguiba e Zine El-Abidine Ben Ali. Tali crimini comprendono arresti arbitrari, detenzioni in isolamento, l’uso della tortura, processi iniqui, trattamenti disumani dei prigionieri, ogni forma di abuso di potere compiuto dall’apparato statale contro i cittadini per mettere a tacere le voci dissidenti.
La comunità internazionale guarda la Tunisia pensando che delle tante “primavere arabe”, così come sono state definite dai media occidentali le proteste che hanno coinvolto molti paesi del Nord Africa a partire dal 2010, di cui è stata la prima scintilla (conosciuta come la “Rivoluzione dei Gelsomini”), quella tunisina sia l’unica ad aver intrapreso un processo di transizione verso un nuovo assetto istituzionale democratico che oggi sembra avere raggiunto, almeno formalmente, una conclusione. Il 5 gennaio 2015 l’ex ministro dell’Interno, Habib Essid , è stato incaricato dal neo presidente Beji Caid Essebsi di formare un nuovo governo e, secondo la Costituzione, ha un mese di tempo per farlo ed ottenere la fiducia in Parlamento. Resta aperta la questione fondamentale della giustizia, una giustizia di transizione che ha come obiettivo quello di affrontare le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell’arco di 58 anni in cui si sono alternati i regimi autoritari di Habib Bourguiba e Zine El-Abidine Ben Ali. Tali crimini comprendono arresti arbitrari, detenzioni in isolamento, l’uso della tortura, processi iniqui, trattamenti disumani dei prigionieri, ogni forma di abuso di potere compiuto dall’apparato statale contro i cittadini per mettere a tacere le voci dissidenti, fino ad arrivare alla Rivoluzione del 2010-2011 con la repressione dei manifestanti ad opera delle forze di polizia. La maggior parte di tali crimini non sono mai stati perseguiti, pochi casi sono arrivati nel 2011 di fronte ai Tribunali Militari, che hanno giurisdizione in materia di reati commessi da parte dei militari e delle forze di polizia e gli imputati sono stati prosciolti o puniti con pene detentive di pochi anni. Oggi la popolazione chiama le istituzioni tunisine a fare i conti con il proprio passato, le vittime delle violenze pretendono che i crimini vengano accertati ed i responsabili puniti altrimenti la transizione verso la democrazia non potrà dirsi davvero conclusa.
Con il termine “giustizia di transizione” si intendono gli strumenti che uno Stato decide di adottare per affrontare le gravi violazioni dei diritti umani commesse durante un precedente regime politico che ha coinvolto il paese. Tale processo caratterizza nella maggior parte dei casi il passaggio da un regime autoritario, in cui tali crimini sono stati commessi, ad un nuovo sistema democratico. Per un’indagine puramente teorica si possono indicare tre modelli cosiddetti “puri” di giustizia di transizione che vanno ad indicare gli strumenti giuridici adottati, con la premessa che nella realtà difficilmente si realizzano, poiché gli Stati in transizione adottano compromessi e variazioni che si adeguano ad esigenze socio-politiche concrete e subiscono modificazioni continue. Il primo è il “modello della persecuzione penale” che si realizza quando lo Stato decide di punire tutti i responsabili ricorrendo a veri e propri processi penali. Il secondo viene definito il “modello del colpo di spugna” in quanto indica la scelta da parte dello Stato di optare per l’impunità dei responsabili e di emanare leggi di amnistia, totali o parziali, che impediscono di perseguire i crimini commessi. Solitamente quest’ultima soluzione risponde alla constatazione che la crisi politica e sociale non è stata del tutto superata e le istituzioni temono che lo strumento penale possa causare ritorsioni da parte di alcune frange della popolazione e mettere a rischio la pace appena raggiunta, oppure perché le istituzioni stesse sono ancora colluse con il passato regime. Infine il “modello della conciliazione” prevede la costituzione di “Commissioni per la verità” con il compito di promuovere la riconciliazione nazionale, accertare i crimini commessi, ricostruire la memoria collettiva, risarcire le vittime. Quest’ultimo strumento può prevedere la punizione dei responsabili ma non necessariamente, e tendenzialmente prevede pene ridotte per tutti i responsabili che volontariamente decidano di cooperare con la Commissione alla ricostruzione della verità dei fatti. La Tunisia rientra nella categoria del modello “misto” in quanto la legge regolante la giustizia di transizione del 2013 prevede la costituzione di una Commissione per la verità e la dignità e di sezioni specializzate all’interno dei Tribunali penali nazionali con il compito di perseguire i responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commessi dal 1955 al 2013.
La Legge regolante la giustizia di transizione tunisina viene adottata dall’Assemblea costituente il 24 dicembre 2013 in adempimento all’obbligazione prevista dalla Costituzione provvisoria approvata dopo le elezioni dell’ottobre 2011 che avevano sancito la fine del regime di Zine El-Abidine Ben Ali. Essa dispone la creazione di un complesso apparato che prevede l’utilizzo di strumenti giudiziari ed extragiudiziari per investigare le gravi violazioni dei diritti umani commesse dal 1 Luglio 1955 fino alla data di adozione della legge stessa (art.17). Verità e dignità sono dunque le parole chiave della transizione: l’art.1 stabilisce come obiettivo l’accertamento della responsabilità ed il risarcimento delle vittime al fine di documentare la memoria collettiva e realizzare la riconciliazione nazionale attraverso un nuovo assetto istituzionale democratico garante dei diritti umani.
La Commissione per la Verità e la Dignità (Instance Vérité & Dignité) è un organo indipendente composto da 15 membri scelti dall’organo legislativo alla luce della loro neutralità, integrità e indipendenza: dovrà necessariamente comprendere 2 rappresentanti del gruppo delle vittime e 2 rappresentanti delle organizzazioni dei diritti umani. Gli altri componenti dovranno essere scelti tra i candidati competenti sulla giustizia di transizione ed esperti in materie quali diritto, scienze sociali, studi umanistici, medicina, comunicazione, archivistica (art.20). Tra questi dovranno essere compresi un giudice civile ed uno amministrativo, un avvocato, un esperto di scienze religiose ed uno di economia. L’assetto multidisciplinare della Commissione sembra essere funzionale a fronteggiare tutte le istanze del processo di transizione che non coinvolge soltanto la questione della giustizia ma comprende ogni aspetto culturale ed istituzionale della società tunisina ponendosi l’obiettivo di ricostruire ed accertare i fatti avvenuti dal 1955 ad oggi. I poteri della Commissione sono significativi: prevedono l’accesso agli Archivi di Stato, la facoltà di chiamare le persone a testimoniare, organizzando udienze riservate o pubbliche, la facoltà di compiere ispezioni in luoghi pubblici e privati e adottare le misure necessarie per proteggere le vittime e i testimoni. Inoltre può deferire i casi di violazioni dei diritti umani alla magistratura, comprese le sezioni specializzate, per un eventuale procedimento penale. Chi si rifiuta di rispondere ad una convocazione o ostacola i lavori può essere punito con una pena che può arrivare fino ai sei mesi di carcere. La cerimonia di apertura dei lavori si è tenuta il 10 dicembre 2014.
La Commissione non ha competenza a giudicare la responsabilità penale dei soggetti accusati di crimini commessi prima della sua costituzione, ma l’art.8 della legge ha previsto la creazione di sezioni specializzate formate da giudici, scelti tra coloro che non hanno mai preso parte a processi politici e con una formazione specifica sulla giustizia di transizione, chiamati ad esaminare i casi concernenti gravi violazioni dei diritti umani ai sensi dei trattati internazionali ratificati dalla Tunisia e delle disposizioni della legge regolante la giustizia di transizione. Viene di seguito fornito un elenco non esaustivo di crimini tra i quali omicidio, stupro o qualsiasi altra forma di violenza sessuale, tortura, sparizione forzata. Inoltre è prevista la giurisdizione in materia di brogli elettorali, esilio politico, corruzione finanziaria e uso improprio di fondi pubblici. In merito a tale previsione Human Rights Watch il 22 maggio 2014 aveva pubblicato un rapporto in cui evidenziava alcune criticità e sottolineava la necessità che il decreto attuativo specificasse con precisione se tali sezioni specializzate avrebbero operato secondo il codice di procedura penale tunisino e quale impatto avrebbe avuto la loro creazione in relazione alla giurisdizione delle corti penali nazionali ordinarie e dei Tribunali Militari sui casi riguardanti le violazioni dei diritti umani commessi nel passato. Inoltre i reati di brogli elettorali ed esilio politico non sono crimini previsti né dal codice penale tunisino né dal diritto internazionale e se le sezioni specializzate giudicassero nel merito violerebbero il principio di irretroattività della legge penale secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non era previsto dalla legge come reato all’epoca in cui fu commesso. Al momento tali sezioni specializzate non sono ancora state istituite, ma Sihem Bensedrine, giornalista ed attivista per i diritti umani che è stata nominata presidente della Commissione, durante un’intervista rilasciata a Tunisia Live ha affermato di essere ottimista per quanto riguarda la loro futura impostazione ed organizzazione. La preoccupazione di Sihem Bensedrine riguarda piuttosto il tempo a disposizione della Commissione per terminare i lavori: 4 anni prorogabili di 1 per esaminare crimini commessi nell’arco di 58 anni, sembra un’impresa impossibile pensare di accertare tutti i casi. La legge ha inoltre previsto la costituzione di un “Fondo per la dignità e la riabilitazione delle vittime della tirannia” (art.41) per il risarcimento in forma individuale e collettiva delle vittime. Le violazioni commesse contro le donne ed i bambini sono al centro delle questioni affrontate dalla Commissione.
Eric Reidy, per Al Jazeera mette in evidenza le preoccupazioni di coloro che temono un rallentamento, se non addirittura un’inversione, del processo di transizione a seguito dell’elezione come Presidente della Repubblica di Beji Caid Essebsi, il 31 dicembre 2014, che in uno degli ultimi discorsi, prima del ballottaggio, rivolgendosi ai suoi sostenitori aveva espresso il desiderio di guardare al futuro con rinnovata speranza ma senza parlare del passato. Parole che si pongono in netto contrasto con l’idea stessa di una giustizia di transizione il cui obiettivo è proprio quello di fare i conti con il passato. Difficile tradurre nella pratica questa massima, accontentando le istanze provenienti da tutte le fasce della popolazione, certo è che si tratterà di una complessa opera di mediazione che dovrà svolgersi ad opera delle istituzioni ed il processo è appena iniziato. I dubbi relativi alla creazione delle sezioni specializzate non sembrano infondati e visto che non sono state ancora istituite, la loro credibilità dipenderà dalle concrete modalità con cui verranno selezionati i giudici, la cui nomina compete, secondo quanto previsto dalla Costituzione, al Consiglio superiore della magistratura (Conseil Supérieur de la Magistrature) con l’approvazione definitiva del presidente. Il decreto attuativo dovrà garantire che le procedure di nomina dei giudici e dei pubblici ministeri rispettino i requisiti di indipendenza e imparzialità dal potere esecutivo e legislativo, inoltre ogni fase del processo giudiziario dovrà essere attentamente disciplinata per tutelare il diritto degli imputati ad un equo processo, così come previsto dall’art.14 dalla Convenzione Internazionale per i Diritti Civili e Politici (International Covenant on Civil and Political Rights) che la Tunisia ha ratificato nel 1969. Alcune vittime ed associazioni che le rappresentano hanno già espresso il loro timore in relazione alla circostanza che Essebsi fosse legato al vecchio regime politico e per questo possa avere interessi contrastanti l’opera di accertamento della responsabilità dei crimini commessi. Ricordiamo che egli aveva ricoperto importanti incarichi pubblici (Ministro dell’Interno, Difesa ed Esteri) sotto la presidenza di Habib Bourgiba (presidente dal 1957 al 1987), ed era stato presidente del Parlamento dal 1990 al 1991 sotto la presidenza di Zine El Abdine Ben Ali.
Il rischio è che si possano utilizzare alcuni espedienti per rallentare e indebolire il lavoro della Commissione, che ha effettivamente iniziato ad operare soltanto dal 10 dicembre 2014, per esempio riducendo i fondi o impedendole l’accesso agli Archivi di Stato. A confermare questi timori ci sono le parole di Sihem Bensedrine che il 26 dicembre 2014 ha comunicato in conferenza stampa che i rappresentanti del sindacato della sicurezza presidenziale hanno impedito l’accesso agli Archivi di Stato ad una delegazione della Commissione arrivata con alcuni camion e per trasportare tutti i documenti necessari per svolgere gli accertamenti. La presidentessa ha sottolineato che era stato raggiunto un accordo con il Presidente della Repubblica, che la delegazione aveva i permessi necessari per entrare e che verrà depositata una denuncia contro il sindacato degli agenti di sicurezza, come a voler precisare che la presidenza non fosse responsabile di questo intoppo. La fragilità della Commissione è evidente, questo episodio lo dimostra, l’intero processo dipende dalla volontà politica delle istituzioni di collaborare e supportare i lavori, il boicottaggio può avvenire in modo subdolo e ammantato di legittimità, giustificato dalle lungaggini delle procedure burocratiche. Ma non si tratta soltanto di accertare la verità dei fatti riguardo ai crimini commessi e punire i responsabili, è in gioco la fiducia della popolazione nei confronti dello Stato, fiducia che una grande parte della popolazione, le vittime del passato regime, non avrà mai se non vedrà riconosciuto in qualche modo il proprio desiderio di giustizia.