Traduciamo l’editoriale di Max Steinbeis dall’ultima newsletter di Verfassungsblog
Legge speciale – Cosa succede sotto i nostri piedi?
Questo è un momento di dolore, paura e confusione e, tre settimane dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele, non mi sento pronto a esprimere opinioni forti riguardo alla reazione di Israele, alla protesta contro di essa e alla repressione di questa protesta. Allo stesso tempo, la forza con cui le coordinate di ciò che può essere proibito sembrano cambiare in questo momento, soprattutto qui in Germania, come in 11 settembre, mi toglie il fiato. Cosa sta succedendo sotto i nostri piedi?
Ampie parti della politica e dell’opinione pubblica in Germania sembrano improvvisamente accettare come una cosa ovvia che la risposta alla questione di fino a che punto si estenda la tutela della libertà di espressione e di riunione non va cercata e trovata in alcune norme del diritto costituzionale, ma in qualcosa chiamato Staatsräson (ragione di Stato). Cosa dovrebbe essere esattamente? La sicurezza di Israele, sono pienamente d’accordo, deve sempre essere nell’interesse della Repubblica federale di Germania. Ma come si può costruire un interesse di politica estera dello Stato in una giustificazione per limitare le libertà fondamentali dei suoi residenti e cittadini proprio sul territorio in cui si applica il diritto costituzionale tedesco? Come si fa legalmente? Con quale procedura è stata attuata questa limitazione dei diritti fondamentali? O forse è già implicito da qualche parte nella Costituzione e, se sì, dove e come esattamente? Onestamente non capisco. Qualcuno può spiegarmelo?
La CDU vuole rendere punibile la negazione del diritto all’esistenza di Israele. Per affermare l’ovvio, non ho alcuna simpatia per le persone che negano il diritto di Israele all’esistenza. E capisco anche il fastidio che la gente possa provare di fronte alla necessità di uscire e avviare una contromanifestazione contro i negazionisti per non lasciarli incontrastati. Se solo si potesse chiamare la polizia! Ma come tutti sappiamo, la Legge fondamentale (la Costituzione tedesca, ndt) tutela, nei limiti delle “leggi generali”, la libertà di esprimere pubblicamente anche l’opinione più ripugnante. Attraverso leggi generali, lo Stato può fare ciò che è opportuno, necessario e proporzionato per regolare gli effetti pericolosi che l’espressione di un’opinione può avere su un certo Rechtsgut (all’incirca: interesse legale), che ovviamente include, in particolare, la sicurezza degli ebrei in Germania – è già abbastanza orribile che non siano già al sicuro. Ma ciò che lo Stato non può fare è emanare una Sondergesetz (legge speciale) che proibisca direttamente di avere ed esprimere un’opinione specifica. Ciò è categoricamente vietato dall’articolo 5 della Legge fondamentale.
Il ministro della Giustizia dell’Assia Roman Poseck, che ha iscritto tale nuova norma penale all’ordine del giorno della prossima Conferenza dei ministri della Giustizia del 10 novembre, è del parere che negare il diritto di esistere di Israele non è un’opinione affatto, ma una falsa affermazione di fatto: il diritto internazionale garantisce il diritto di Israele ad esistere, e chiunque lo neghi afferma un fatto falso. Non è difficile indovinare come si arrivi a ciò: la negazione dell’Olocausto, come sappiamo, è punibile in Germania, e questo perché non è effettivamente un’opinione su come dovrebbe essere la realtà, ma un’affermazione su come la realtà già è, ed evidentemente falsa (sulla questione leggermente più complicata della banalizzazione della Shoa, si veda qui). Che questa linea di argomentazione non possa essere applicata alla negazione del diritto di esistere di Israele è ovvio. Che qualcosa sia legalmente valido o meno non può mai essere una questione di fatto, come chiunque abbia seguito una formazione legale dovrebbe sapere persino nel sonno.
Il divieto delle leggi speciali non è senza eccezioni. Nel 2009, con un intervento spettacolare e molto rischioso, la Corte Costituzionale Federale ha stabilito che esiste un’opinione che può effettivamente essere vietata mediante una legge speciale, e cioè l’opinione secondo cui il regime nazionalsocialista di violenza e arbitrarietà debba essere approvato, glorificato o giustificato. Il regime nazionalsocialista, ha affermato la Corte, non era un regime qualsiasi sul quale una persona possa avere questa o quella opinione, ma esso ha “un significato contrario all’immagine dell’ordine costituzionale della Repubblica Federale di Germania”. La Legge fondamentale è nata come “controprogetto” a questo regime ed è stata “progettata nella sua struttura, fin nei dettagli, per imparare dall’esperienza storica ed escludere una volta per tutte il ripetersi di simili ingiustizie”. Schierarsi dalla parte di questo regime non è quindi un’opinione la cui pericolosità possa essere controllato mediante leggi generali, ma in quanto tale “un attacco all’identità della comunità interna con un potenziale pericolo per la pace”.
Tuttavia, secondo la Corte, ciò vale solo per la glorificazione dello storico regime nazista del 1933-45. Per quanto riguarda l’ideologia nazista in generale, la Repubblica federale deve essere in grado di affrontarla senza ricorrere a leggi speciali. La Legge fondamentale non contiene “nessun principio fondamentale generale antinazionalsocialista”, ha sostenuto la Corte costituzionale, contraddicendo il Tribunale amministrativo superiore di Münster con il quale all’epoca era in corso una faida sulla questione del divieto delle manifestazioni naziste. “Al contrario, la Legge fondamentale, confidando nella forza del libero dibattito pubblico, garantisce in linea di principio la libertà di opinione anche ai nemici della libertà.”
All’epoca non mancarono voci liberali che ritenevano pericolosa questa eccezione. Una volta che inizi con quelle, dicevano, ti viene voglia di averne di più. Non ci credevo in quel momento. Il divieto di glorificare il regime nazista mi sembrava piuttosto l’eccezione che conferma con forza la regola liberale.
Non ne sono più così sicuro. La negazione del diritto di Israele ad esistere non è altrettanto “un attacco all’identità del sistema politico interno con un potenziale di minaccia per la pace”? Perché non dovrebbe essere consentita un’altra eccezione alla regola? E se lo è, come incide ciò su quella regola così “schlechthin konstitutiv” (assolutamente costitutiva) della nostra democrazia?
Un’eccezione conferma la regola. 25 eccezioni confermano la non applicabilità della norma. Potrebbe essere che siamo già da qualche parte a metà strada?
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Foto: AFP/dpa / Michael Kappeler